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Possiamo parlare, con calma, di stupro, di legge e del "consenso riconoscibile" senza alzare bandiere politiche?

Possiamo parlare, con calma, di stupro, di legge e del consenso riconoscibile senza alzare bandiere politiche?
(getty)
Proviamo a fare un punto con oggettività sui rischi di una legge approvata di fretta e sull'onda emotiva: che significa "consenso riconoscibile" e perché potrebbe (invece) essere fondamentale.
di Eugenia Nicolosi

C'è una novità rispetto al disegno di legge sulla violenza sessuale: il consenso dovrà essere riconoscibile da ambo le parti altrimenti sarà stupro. La proposta di questa modifica arriva da Giulia Bongiorno, avvocata penalista e deputata della Lega. Nella precedente versione del disegno di legge si parlava di "consenso libero e attuale" ma in commissione Giustizia del Senato, arriva la nuova formulazione.

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Noi crediamo che non sia mai saggio scrivere leggi sull'onda emotiva, perché è nello spazio dell'emotività che nascono le aberrazioni (e si riempiono le carceri). 

legge sullo stupro e consenso "riconoscibile": in che senso

La relatrice Giulia Bongiorno ha spiegato la ragione del cambiamento: non si torna indietro sul concetto di consenso (libero e attuale), «Ma sul vecchio testo erano emerse delle criticità perché il concetto di consenso era difficile da interpretare e ancorato al nulla. Ora serve un punto di equilibrio». Che sarebbe proprio nella riconoscibilità: «Credo che il reato sussiste qualora non ci sia un consenso riconoscibile in base al contesto. Spetterà al giudice stabilire in quale contesto è maturato l’atto sessuale o la violenza e verificare dunque se il consenso c’era oppure no e se era riconoscibile o meno. Per "contesto" Bongiorno intende gli eventuali rapporti tra la persona che denuncia e la persona che viene denunciata, i fatti accaduti nelle ore precedenti alla presunta violenza e gli atti.

Questa non è l'unica modifica proposta, ce ne sono altre due: distinguere le fattispecie di violenza e le relative sanzioni, con condanne maggiori in caso, ad esempio, di costrizione e minaccia, e specificare meglio i casi di minore gravità. Il 10 febbraio questo testo andrà in Aula, lì vedremo cosa accadrà, tenendo presente che le opposizioni si erano affezionate al testo precedente che andava "benissimo" secondo il Pd e i renziani.

Dalle associazioni femministe il coro si è alzato subito

Fondazione Una nessuna centomila scrive sui propri social che «Il consenso non è un’interpretazione. Il consenso è un atto chiaro, presente, condiviso. E quando manca, c’è violenza. Introdurre l’idea di un consenso "riconoscibile" rischia di spostare ancora una volta il peso della prova sulle vittime, di riaprire spazi di ambiguità, di trasformare il corpo e la volontà delle donne in un terreno da decifrare, valutare, mettere in discussione. Perché il consenso non è un dettaglio tecnico e una legge deve ridurre le ambiguità, non crearne di nuove».

Non sei sola Potenza: «Si torna a parlare di stupro e consenso, ma il dibattito sta prendendo una piega pericolosa. Quando si introduce il concetto di "consenso riconoscibile" il rischio è uno solo: trasformare il consenso in una prova a carico di chi subisce violenza. Il consenso non è uno spettacolo da rendere evidente, né un linguaggio universale fatto di gesti standard. È una volontà personale, che può essere espressa in molti modi e che può anche cambiare. Pretendere che sia sempre chiaro, leggibile, inequivocabile significa ignorare la realtà delle relazioni umane e, soprattutto, delle dinamiche di potere. Nella vita reale le donne non sono sempre libere di dire no ad alta voce».

«Ci sono paura, shock, blocco, ambiguità, pressione, differenze di forza e di ruolo - continua l'associazione - C’è il silenzio che non è consenso. C’è l’immobilità che non è consenso. C’è il disagio che spesso viene ignorato. Se il messaggio diventa: "Se non hai fatto capire abbastanza bene che non volevi, allora il problema è tuo" allora stiamo tornando indietro. Il punto non dovrebbe essere quanto una donna è stata brava a comunicare, ma quanto chi ha agito si è assicurato che l’altra persona volesse davvero. Una società giusta non chiede alle vittime di dimostrare di aver detto no nel modo giusto. Chiede a chi desidera un rapporto di fermarsi davanti al dubbio. Il consenso non deve essere “riconoscibile”. Deve essere libero, presente e rispettato».

se invece puntualizzare serve a tutelare tutte le persone

Il presupposto per parlare di stupro non può essere soltanto la percezione della persona che denuncia. Ma non perché chi denuncia potrebbe mentire, ma perché banalmente l'Italia ha un ordinamento giuridico che - per fortuna - vuole tutelare tutti i cittadini e tutte le cittadine. Il "dolo", cioè la volontà di compiere un reato, non può esistere senza la volontà.  

Il dolo, per definizione, è intenzionale. Se manca l’intenzione, tecnicamente non è dolo. Fine del mantra. Ma è anche vero che il dolo non è un blocco unico, è una famiglia disfunzionale. C’è il dolo diretto: vuoi proprio commettere quel reato: sparare per uccidere, abusare di qualcuno/a per abusare. Poi c’è il dolo eventuale: non desiderare uccidere nessuno ma mettersi a sparare in mezzo alla folla, accettando il rischio che accada il peggio. Non è distrazione ma è una scelta e infatti sembra "non intenzionale" ma giuridicamente è dolo. 

Poi esiste la colpa cosciente, che è la cugina ambigua del dolo eventuale. Qui si prevede l'evento ma si confida sinceramente che non accadrà, come dire "so che è pericoloso sparare un mezzo alla folla, ma sono bravo/a e non ucciderò nessuno". Se invece succede non è dolo ma colpa aggravata. Il confine tra le due è sottilissimo e viene deciso a colpi di perizie, frasi dette prima del fatto, comportamento dopo.

Quello che non esiste e non può esistere tecnicamente, è un dolo non intenzionale nel senso di inconsapevole. Se non sai cosa stai facendo o non puoi immaginare l’evento, il dolo cade. Ed eccoci al punto.

"non sapevo di stare commettendo uno stupro": col consenso riconoscibile non potrà essere detto

Applicare il dolo alla violenza sessuale: nel diritto penale italiano la violenza sessuale è un reato doloso, non esiste violenza sessuale colposa. Non si stupra per sbaglio e il codice è netto. Il dolo richiesto è il dolo generico: la coscienza e volontà di compiere un atto sessuale in assenza di consenso, usando violenza, minaccia, abuso di autorità o comunque approfittando di una situazione che annulla o comprime la libertà dell’altra persona.

"Non volevo farle del male" e "Pensavo fosse consenziente": giuridicamente, l’intenzione di far male non serve. La violenza sessuale non tutela la buona educazione, tutela l’autodeterminazione sessuale.

Il bene giuridico violato non è il trauma (che pure c’è), ma il fatto che una persona non stesse scegliendo liberamente. Ed è qui che entra in gioco il parallelo con il dolo eventuale. Se tu sai che l’altra persona potrebbe non essere consenziente - perché dorme, è confusa, piange, dice non lo so, resta immobile, è ubriaca o semplicemente non partecipa - e vai avanti lo stesso, stai accettando il rischio dell’assenza di consenso. Questo, penalmente, è dolo.

solo sì è sì: è questo il consenso riconoscibile

Non serve che si dica "voglio violentare", basta dirsi "suppongo che voglia" e continuare quando invece conta il "sì" dichiarato, libero e continuativo. La legge non ammette ignoranza e anzi, pretende una cosa molto semplice e perfino facile da rispettare, in teoria: se il consenso non è chiaro, ci si ferma. Ora, proprio a causa delle infinite dinamiche interne alle relazioni umane, erotiche e sessuali (pensiamo all'ignoranza rispetto allo stupro coniugale) occorre che quel "sì" sia riconoscibile, inequivocabile, netto.

Il diritto penale sposta l’onere su chi agisce, non su chi subisce proprio dando rilievo al consenso. Quando si parla di consenso riconoscibile non significa urlato o certificato dal notaio presente. Significa percepibile in modo chiaro dall'altra persona e non ambiguo nel contesto concreto.

Il consenso, per essere giuridicamente valido, deve essere attuale, libero e consapevole. Ma soprattutto leggibile dall’esterno. Questo punto è centrale: la legge non tutela il consenso interiore, tutela quello che si manifesta nel mondo reale e punisce chi non lo rispetta.

Perché il diritto, o una corte, non può entrare nella testa delle persone e se il consenso non è riconoscibile chi prosegue nell'atto sessuale si assume il rischio che non ci sia, quindi di una possibile accusa di stupro. E qui si arrivano alle domande terribili poste alle persone denuncianti: chiedere "ha detto di no?, è scappata?", è la traduzione di "come faceva l'altra persona a sapere di stare commettendo un reato?".