Cosa fa lo Stato contro la violenza di genere?
Negli ultimi anni nella lotta contro la violenza di genere l'Italia ha puntanto più su incrementare le misure e reprimere gli atti contro le donne. Ma è davvero la soluzione migliore per affrontare il fenomeno? Ne abbiamo parlato con le avvocate Laura Bacchini e Laura Cavanna.
Dall’inizio dell’anno sono morte uccise 107 donne, di cui 88 in ambito familiare-affettivo. Di queste, come riporta il Dipartimento della Pubblica sicurezza (Direzione centrale della Polizia criminale-Servizio analisi criminale), 56 sono state uccise per mano del partner o dell'ex partner.
La morte però è solo l’ultimo gesto violento che viene compiuto molto spesso nei confronti di una donna: dai maltrattamenti in famiglia alla violenza sessuale fino allo stalking, sono 85 ogni giorno le donne vittime in Italia. Di fronte a questi numeri, e il recente caso dell’uccisione della 22enne veneta Giulia Cecchettin che ha scosso l’opinione pubblica, il Parlamento ha così velocizzato i lavori e, dopo il sì della Camera, ha fatto sì che anche il Senato approvasse all’unanimità il disegno di legge del governo contro la violenza alle donne. In pratica, la misura rafforza il “Codice rosso”, potenziando strumenti come l’ammonimento, il braccialetto elettronico, la distanza minima di avvicinamento.
Nice Nailantei Leng'ete e Amref contro le mutilazioni genitali femminili
Negli ultimi anni questa è stata sempre la risposta dello Stato: incrementare le misure, investire su come reprimere e punire gli atti violenti. Questo anche perché ce n'era bisogno, considerato che solo nel 1996 la violenza di genere è passata dall'essere un reato contro la morale a un reato contro la persona, ma nello stesso periodo non c'è stata con la stessa intensità l'intenzione di affrontare il fenomeno alla base, cioè provando a cambiare la cultura in cui viviamo e in cui spesso la donna è vista come un oggetto dell’uomo. Ma questo è utile davvero a proteggere le donne dalla violenza di genere?
"In tutta onestà ho dei dubbi sul fatto che ulteriori aumenti di pena possano incidere favorevolmente sul fenomeno, soprattutto se si parla di femminicidio. Se si pensa che spesso chi uccide è disposto a togliersi la vita, ritengo che un regime di pena diverso non costituisca un valido deterrente", commenta a FEM l'avvocato Laura Bacchini.
Quantifichiamo il fenomeno
“All’inizio non potevo semplicemente andare a ballare con le amiche. Poi è diventato geloso se mi vestivo più ‘carina’ o “provocante’ se lui non era con me e in poco tempo non potevo più andare da nessuna parte da sola”, racconta a FEM Sara (nome di fantasia), 25 anni. Ma di storie come quelle di Sara, ce ne sono tante, lei stessa afferma che questo tipo di comportamento per molto tempo per lei è stato "normale" perché anche le persone intorno a lei avevano situazioni simili. "Solo quando mi sono trasferita e ho conosciuto nuovi amici, mi sono resa conto che in verità non era giusto che non avessi voce in capitolo su niente o che non fossi più libertà", continua la ragazza.
Nel nostro Paese, infatti, non abbiamo solo un problema di donne uccise, ma anche di donne maltrattate. Il numero di vittime di sesso femminile di maltrattamenti o stalking è quattro volte superiore alle vittime di sesso maschile. Nel 55% dei casi questi reati sono commessi dalla persona con cui si vive, come emerso dalla campagna della Polizia contro la violenza di genere "Questo non è amore" sull’analisi del primo semestre del 2023. I maltrattamenti poi avvengono per lo più in famiglia: nel 39% dei casi l'autore del reato è il coniuge o il compagno, nel 30% l'ex, mentre nel 6% un genitore o un figlio. Ma non solo: nel 25% dei casi le donne subiscono violenza da parte di vicini di casa, pretendenti o colleghi di lavoro. Solo nei primi sei mesi del 2023 il questore ha emesso a riguardo 2.194 ammonimenti, il 33% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (1.648). E nel 6% dei casi si tratta di recidive.
Bisogna poi considerare che questi sono solo i casi denunciati, perché è difficile quantificare con esattezza quanti sono quelli ancora ignoti alle forze dell'ordine: per quanto si incentivi le donne a denunciare i propri aggressori, quasi fino a colpevolizzarle quando non lo fanno, in molti casi le accuse non vengono formalizzate: prima di farlo, infatti, spesso si cerca di giustificare l'aggressività, le botte, gli insulti perché appunto è la cultura in cui viviamo a farlo ("l'amava troppo" o "non voleva che lei lo lasciasse") e poi a volte si teme che la denuncia possa far scattare ulteriore violenza, considerato che accusare qualcuno non significa impedirgli a tutti gli effetti di ucciderti.
Perché la legge non basta?
“Dalla ratifica della Convenzione di Istanbul, primo trattato internazionale sul tema nonché storico momento di lotta alla violenza di genere e protezione della donna, molti passi sono stati compiuti dall’Italia ma ritengo che un vero cambiamento sostanziale possa avvenire solo attraverso la presa di consapevolezza dell’assoluta necessità di un percorso specifico dedicato alle donne vittime di violenza di genere che hanno il diritto di interfacciarsi, sin dai primi contatti con le forze dell’ordine, con il personale sanitario, con avvocati o magistrati, con operatori specificatamente formati, in luoghi idonei ad accogliere momenti così delicati e dolorosi per la donna", sottolinea a FEM l'avvocato Laura Cavanna.
Nel 2013 il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione di Istanbul che impone agli Stati di promuovere nuove riforme in grado di tutelare le donne e proteggerle dalla violenza: ad esempio, un adeguato numero di rifugi, centri antiviolenza, linee telefoniche gratuite 24 ore su 24, consulenza psicologica e assistenza medica per vittime di violenza. L’obiettivo della Convenzione è quello di "promuovere i cambiamenti nei comportamenti socioculturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull’idea dell’inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini" e impone agli Stati aderenti di punire, con conseguente risarcimento dei danni, una serie di comportamenti di violenza nei confronti delle donne, dallo stalking alla violenza fisica, dallo stupro al matrimonio forzato, dalle mutilazioni genitali all’aborto o alla sterilizzazione forzati, fino alle molestie sessuali.
Negli anni successivi molti dei Paesi europei che hanno aderito alla Convenzione hanno implementato nuove legislazioni in questa direzione, tra cui anche l'Italia. Un passo importante sul tema nel nostro Paese è stato quando nel 2019 è entrato in vigore il disegno di legge, cosidetto “Codice rosso” che ha modificato il codice di procedura penale, introducendo nuovi reati, implementando le tutele per le vittime di violenza di genere e aumentando da sei mesi a un anno il tempo entro cui una vittima di violenza sessuale può presentare la denuncia.
Su alcuni obiettivi previsti dalla Convenzione, però, siamo ancora carenti: ad esempio, come sottolineato dall'avvocato Bacchini, sulla "promozione di una parità concreta tra i sessi, che involga tutti gli aspetti della violenza, dai comportamenti quotidiani, nel superamento di stereotipi culturali, alle opportunità di lavoro e a una equiparazione dei redditi, ancora così diversi tra uomo e donna. Le capacità di autodeterminazione e di reazione dipendono, a mio giudizio, anche da questi fattori. Infine, è essenziale, in linea con la Convezione, fornire servizi di assistenza psicologica e legale in tutto il territorio".
Secondo l'avvocato Cavanna, poi, un "vero cambiamento sostanziale" potrà avvenire "solo attraverso la presa di consapevolezza dell’assoluta necessità di un percorso specifico dedicato alle donne vittime di violenza di genere che hanno il diritto di interfacciarsi, sin dai primi contatti con le forze dell’ordine, con il personale sanitario, con avvocati o magistrati, con operatori specificatamente formati, in luoghi idonei ad accogliere momenti così delicati e dolorosi per la donna".
Ma quindi dal punto di vista legale cosa manca ancora?
Secondo l'avvocato Laura Bacchini a volte manca una risposta tempestiva: "Purtroppo, Tribunali e Corti d’Appello oberate non aiutano la giustizia in generale e, tanto meno, il contrasto alla violenza di genere. In tal senso ci sono state modifiche normative 'acceleratorie'. Da ultimo un intervento di settembre, che gestisce i casi di violazione del termine previsto per l’assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere". In questa stessa ottica, come sottolinea l'avvocato, il disegno di legge ha introdotto un termine di 30 giorni decorrenti dall'iscrizione della notizia di reato per la valutazione delle esigenze cautelari, nonché la priorità nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi per una serie di fattispecie. "Quest’ultima norma sarebbe senz’altro utilissima - continua l'avvocato - ma temo sia di difficile applicazione pratica".
Proprio per mancata tempestività, dopotutto, nel 2017 l’Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo perché le autorità italiane non sono riuscite a proteggere una donna vittima di violenza domestica da un tentativo di omicidio nei suoi confronti e dall’omicidio del figlio. "Non solo, l’anno scorso si è registrata una ulteriore condanna del nostro Paese per non aver protetto una donna e i suoi figli dalla violenza domestica culminata nel tragico omicidio del figlio di un anno", sottolinea Bacchini.
Secondo Laura Cavanna, poi, sono necessari strumenti protettivi tempestivi a tutela delle donne vittime di violenza, una decisa repressione del fenomeno e una prevenzione a livello culturale e sociale, ma "il tema non può trascendere dall’affrontare anche la tematica del trattamento e della rieducazione del maltrattante. È essenziale predisporre appositi percorsi finalizzati a rendere la pena non solo un momento repressivo ma soprattutto un’opportunità di rieducazione quale requisito cardine per il reinserimento nella società. La finalità rieducativa, peraltro di rango costituzionale, si realizza attraverso un ambiente carcerario adeguato, improntato sul rispetto della dignità della persona, e sulla consapevolezza che la rieducazione del reo costituisce anche una fondamentale forma di tutela per la società.”
Cosa possiamo fare
Si dovrebbe aiutare le vittime a riconoscere segnali “anomali”, sottolinea Bacchini, spesso confusi con forme di attenzione, e intervenire tempestivamente qualora, anche tra ragazzi giovani, ci siano limitazioni della libertà personale dei partner: "Si dovrebbero far conoscere le forme di tutela dell’ammonimento e della querela, tenendo conto che comportamenti anche solamente molesti sono spesso prodromici di condotte gravi". Ma non solo: la formazione, anche delle Forze dell’ordine è sicuramente un passo determinante, anche perchè sussistono degli “indicatori” della violenza che dovrebbero costituire un campanello d’allarme, conclude l'avvocato.
La repressione che trascende da una corretta prevenzione del fenomeno della violenza di genere rischia quindi di essere la risposta, tanto immediata quanto effimera, all’indignazione sociale che fatti di cronaca feroci come il femminicidio di Giulia Cecchettin provocano. Secondo Cavanna, la prevenzione del fenomeno deve necessariamente partire da un dato culturale e sociale che coinvolga e metta in discussione tutti noi, a partire dalle giovani generazioni, le più adatte a recepire un cambio di mentalità in grado di estirpare modelli educativi radicati nel tempo: "La lotta contro gli stereotipi di genere, l’educazione al rispetto e all’affettività, la sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere deve diventare una priorità culturalmente imprescindibile per la corretta crescita delle donne e degli uomini di domani".